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Statuto

Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1   È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata “Società Italiana per la Psicoterapia e la Riabilitazione Forense APS” anche individuata con l'acronimo "S.I.P.Ri.Fo. APS” (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in Roma, Via Riccardo Forster n. 87.

1-2   L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3  L’Associazione è autonoma, libera, apolitica, apartitica e aconfessionale.

1-4  La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell’Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.

 

2-2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni;
b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f. formazione extra-scolastica, finalizzata anche alla prevenzione del disagio sociale, della marginalità, della devianza e della recidiva.

 

2-4 L’Associazione opera nel campo della psicoterapia e della riabilitazione forense ed ha finalità scientifiche, culturali, divulgative e sociali intese a promuovere l'attività di psicoterapia, sostegno e di riabilitazione verso soggetti autori di reato, sia in fase di cognizione che in fase di esecuzione di pena detentiva o misura di sicurezza, ma anche le attività di prevenzione rivolte a persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di condotte devianti, nonché la riabilitazione dei soggetti autori di reato. L’Associazione promuove altresì attività di supporto, tutela e assistenza in favore delle vittime di reato; infine, rientrano tra le finalità le iniziative rivolte alle famiglie e ai contesti sociali di riferimento.

 

In particolare, l’Associazione si pone come obiettivi primari:

  • la tutela della salute mentale, sia degli autori di reato o di quelli potenziali, in situazioni di disagio psichico o di vulnerabilità psicologica o psicosociale, garantendo parità di cura tra i pazienti civili e quelli giudiziari (DPCM del 1 aprile 2008).

  • la tutela della società e le sue vittime.

 

Pertanto, l’Associazione si propone di:

  1. Organizzare annualmente un convegno per promuovere una rete tra le varie organizzazioni e gli operatori coinvolti nel campo forense, nonché permettere la condivisione di idee e progetti tra i membri della S.I.P.Ri.Fo. e esterni alla associazione.

  2. Promuovere la formazione professionale per gli operatori che lavorano o che si occupano di soggetti che hanno commesso reati, che sono sottoposti a procedimenti disciplinari o giudiziari, o che comunque sia hanno, potrebbero avere o avranno ricadute in campo forense, nonché la formazione rivolta a chi ha un legittimo interesse nel campo.

  3. Promuovere e sviluppare modelli di prevenzione primaria e secondaria, per quanto di competenza della psicoterapia e la riabilitazione forense.

  4. Promuovere oppure essere di sostegno alla ricerca, alla teoria e alla clinica della Psicoterapia e Riabilitazione Forense. Promuovere l’efficacia delle pratiche cliniche già acquisite e diffonderne i risultati per il beneficio sociale.

  5. Promuovere e incoraggiare l’uso della comprensione delle tecniche psicoterapiche e riabilitativo forensi, della loro importanza per coloro che hanno commesso reati o hanno svolto attività delittuose.

  6. Promuovere e incoraggiare l’uso della comprensione delle tecniche psicoterapiche e riabilitativo forensi della loro importanza per le vittime.

  7. Organizzare un’assemblea nazionale per tutti i soci, preferibilmente in coincidenza del convegno nazionale, in modo che i soci abbiano contezza del lavoro portato avanti dall’associazione.

  8. Tutelare gli interessi professionali dei soci che si occupano di psicoterapia e di riabilitazione forense dei soggetti autori di reato.

  9. svolgere ogni altra attività connessa, affine o complementare a quelle sopra indicate, purché coerente con le finalità associative e consentita dalla legge.


Per poter adempiere a questi scopi l’associazione ha il potere di:

  1. Raccogliere materiale scientifico, statistico, tecnico in modo da poterlo metter a disposizione di interlocutori sociali e politici per facilitarne le scelte decisionali nel campo, nonché aiutare la ricerca e l’assistenza nella clinica e nel sociale forense.

  2. Assistere nello sviluppo e nell’accreditamento di programmi formativi.

  3. Fornire un quadro di tutti gli enti e agenzie coinvolte nel campo della psicoterapia e riabilitazione forense e incoraggiare una collaborazione tra esse.

  4. Agire come network di supporto per la raccolta e la diffusione di conoscenza ed esperienza. Fornire possibilità di consulenza.

  5. Creare sistemi, tra cui un website, che possano aiutare quanto sopra esposto e, altresì, aiutare la distribuzione di pubblicazioni, lavori, e notizie tra i soci.

  6. Monitorare, provvedere e incoraggiare la raccolta di risorse.

  7. Creare e aggiornare un database dei soci.

  8. Perseguire qualsiasi obiettivo scientifico o sociale che possa promuovere gli scopi e gli obiettivi sopra menzionati dell’associazione.

 

2-5 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

 

2-6 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2-7 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

 

2-8 Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell’art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1  Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

 

3-2  Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

b)  contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

c)  sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d)  proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

e)  ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali, consentita dalla legge e che non interferisca con le disposizioni del codice del terzo settore.

 

3-3  In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

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3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art.4 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1  Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e i principi ispiratori, ne accettano lo statuto e si impegnano a concorrere al perseguimento delle finalità associative. L’Associazione promuove, in particolare, la partecipazione di soggetti operanti o interessati agli ambiti della psicoterapia, del diritto e delle scienze sociali, con particolare riferimento al contesto forense. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie ai fini della permanenza nel RUNTS come APS. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

4-2 L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci. L’Associazione può nominare un Presidente Onorario, scelto tra persone che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione o nei settori di attività della stessa. Il Presidente Onorario ha funzioni esclusivamente rappresentative e non esercita poteri gestionali né diritti di voto negli organi associativi, salvo che rivesta anche la qualifica di socio.

 

4-3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

 

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

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4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

 

4-6 L’Associazione può prevedere diverse categorie di soci in relazione al grado di partecipazione alla vita associativa nel rispetto del principio di uguaglianza dei diritti. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b)  il diritto di voto in Assemblea, salvo le deroghe eventualmente disposte dallo statuto;

c)  il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d)  il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

 

4-7  Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

 

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all’Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

Art.5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

 

​5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

 

5-3 I soci che non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno sono considerati morosi. Il Consiglio Direttivo, previa comunicazione e assegnazione di un termine per la regolarizzazione, può deliberare la decadenza dalla qualifica di socio.

 

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

 

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

 

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Art.6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1  L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

 

6-2  L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1  L’ordinamento interno dell’Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza dei diritti di tutti i soci, elettività e gratuità delle cariche sociali, nonché all’effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa, garantendo a ciascun socio il diritto di voto. Le cariche sociali sono elettive.

 

7-2  Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b)  il Presidente;

c)  il Consiglio Direttivo (entro cui vengono eletti un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere);

d)  l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

 

7-3 Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

      

7-4 L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro dei soci;

b)  registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art.8 - ASSEMBLEA

8-1  L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

 

8-2   Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

 

8-3   L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

 

8-4  L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile ovvero entro il 31 maggio se si presenti la necessità, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

 

8-5  In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

 

8-6  I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

 

8-7  L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

 

8-8  Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

 

8-9  Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

 

8-10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

 

8-11  L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

 

8-12   Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

 

8-13   Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

 

8-14   L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso scritto, anche telematico, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

 

8-15  L’Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b)  approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d)  nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo se previsti;

6      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;

f)  delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

 

8-16 L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c)  delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1  Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.

 

9-2   Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell’Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ.

 

9-3  Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario è affidata la tenuta dei libri sociali, la redazione dei verbali delle riunioni degli organi associativi e il supporto organizzativo alle attività dell’Associazione. Al Tesoriere è affidata la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, nonché la cura degli adempimenti di natura economico-finanziaria. Il Presidente, al termine del mandato o in caso di cessazione dalla carica, assume la qualifica di Past President, con funzioni esclusivamente onorifiche e consultive, senza poteri di rappresentanza legale né di gestione dell’Associazione o diritto di voto, salvo che rivesta altra carica sociale.

 

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti un Vicepresidente, il Tesoriere ed un Segretario.

 

9-5   La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

9-6  Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 4 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

 

9-7  Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

9-8   Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;

b)  la fissazione delle quote associative;

c)  le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

e)  le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i)  la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

m)  ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

 

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art.10 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b)  per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c)  per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

 

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

 

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b)  per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

 

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art.11 - SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Il Segretario svolge altresì funzioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività dell’Associazione, curando la predisposizione e la conservazione della documentazione relativa ai contratti e agli ordinativi deliberati dal Consiglio Direttivo, ferma restando la competenza del Tesoriere in materia di gestione economico-finanziaria e pagamento delle spese.

 

11-2  Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art. 9, comma 4, del presente Statuto, cura la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, tenendo le relative scritture contabili e provvedendo agli adempimenti fiscali e contributivi. Di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, predispone il rendiconto economico e finanziario annuale in conformità alle norme che regolano il terzo settore. Il Tesoriere provvede alle operazioni di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, nonché alla gestione delle movimentazioni di cassa e banca. Cura inoltre la verifica periodica della situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con particolare riferimento a cassa, conti bancari, crediti e debiti, nonché l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

 

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art.12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

 

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

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12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

-        potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

-        in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

-        dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale e nel rispetto delle norme che regolano il terzo settore;

-        dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

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12-4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

 

12-5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

 

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

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Art.13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1  Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.

 

13-2  L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

 

13-3  13-3 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4   

13-5  13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art.14 - SCIOGLIMENTO

14-1 L’Associazione ha durata illimitata.

 

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

 

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati gli eventuali liquidatori.

 

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, preferibilmente aventi finalità analoghe o affini.

Art.15 - NORME APPLICABILI

15-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

 

15-2 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.

SEDE LEGALE

Via Riccardo Forster, 87

00143 - Roma, RM

C.F.: 96664800586

Registrazione Agenzia delle Entrate al n. 1404, serie 3, del 14/07/2026

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